Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001:
a). l’acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2022;
b.) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, non sospesi: entro il 30/06/2023;
per gli studenti iscritti ai primi anni, non sospesi: dopo la verifica del conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2023 o 30/11/2023;
c). per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un’unica soluzione.
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