Per gli iscritti ai primi anni non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito, in quanto l’idoneità e la posizione all’interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito. Per preservare il diritto a ricevere la borsa di studio, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato agli art. 3.1 del bando, relativamente alla seconda graduatoria assestata.
Per gli iscritti a tutti gli anni di scuole di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998), l’idoneità e la posizione all’interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito.
Per gli iscritti ad anni successivi, fermo restando il possesso dei requisiti di reddito, l’idoneità e la posizione all’interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di merito.
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